Abbruciamento stoppie: sulla deroga decideranno i Sindaci
Comunicato di Forza Italia regionale
Vercelli (19/02/2020 – 12,11) – Riceviamo e pubblichiamo
«Ieri in aula consiliare un altro piccolo intervento di buon senso ha portato a modificare una legge regionale con la possibilità di derogare, non certo all’abbruciamento delle stoppie, il cui divieto resta fermo dal 1 settembre, ma alle piccole quantità di residui colturali previa ordinanza del sindaco» – a comunicarlo il Consigliere regionale di FI, Carlo Riva Vercellotti, a margine delle commissioni congiunte III e V che in sede legislativa hanno modificato il comma 2 dell’articolo 10 della Legge regionale numero 15 del 2018. “La legge 15 del 2018 è una legge nata male, teoricamente per tutelare l’ambiente e per ridurre gli incendi boschivi, ma come ha dimostrato nei fatti ha combinato non pochi problemi – spiega Riva Vercellotti – Lo scorso anno riuscii, in sede di Consiglio delle Autonomie Locali a far modificare proprio la scellerata norma sulle stoppie del riso con l’introduzione di un comma specifico che ieri, va chiarito, non è stato ovviamente modificato. Sono contento ora di essere intervenuto durante la discussione e di aver espresso il voto favorevole per conto del mio gruppo consiliare. Con questa norma – continua Riva Vercellotti – vogliamo anche evitare che si vengano a creare situazioni di pericolo idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui vegetali in zone destinate al deflusso dell’acqua”. Si tratta dunque di una modifica nata soprattutto dall’esigenza di sostenere l’economia agricola nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta gestione dei terreni, nell’ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica, sociale e paesaggistica. Con la modifica portata dal Consiglio regionale il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani, e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Le deroghe sono decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. (Gruppo Consiliare di Forza Italia)