Droni agricoli: è tutta questione di norme?

Il resoconto del convegno
VERCELLI – L’incontro coordinato dal centro di formazione piloti UAS Risemys R.E.0092, di cui Andrea Vecco è accountable manager, ha illustrato il difficoltoso decollo di un drone per la distribuzione dei fitofarmaci che transita tra le difficoltà di accettarlo come un evoluzione tecnologica agricola e non come una voluminosa aeromobile, assoggettata a forti restrizioni dal punto di vista delle normative aeronautiche e l’ancor più ardua ma necessaria procedura di omologare la lista di molecole chimiche, dalla modalità di distribuzione con ordinarie barre irroratrici di terra al sistema di ugelli posti sul ventre del drone che oggi ha raggiunto capacità di portata apprezzabili ed invidiabili sistemi di sicurezza e di precisione.
Il percorso che porterebbe il drone al suo effettivo utilizzo in Europa e in Italia nell’applicazione dei trattamenti fitosanitari, come effettivamente avviene in gran parte del mondo, è stato l’oggetto del tavolo di lavoro a cui sono stati invitati i rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, economico, dei processi di formazione degli operatori, delle agenzie territoriali scientifiche e delle organizzazioni di categoria.
Il compito della concertazione dei ricercatori di DISAFA e POLITECNICO è stato di sviluppare una panoramica multidisciplinare e fare il punto della situazione del lungo e complesso iter per le autorizzazioni, inizialmente sperimentali, e delle prospettive di un uso futuro ordinario della fruizione di tale mezzo sul nostro territorio.
Ha partecipato l’assessorato Regionale dell’Agricoltura, nella figura di Paolo Aceto ,quale ente istituzionale coinvolto insieme a ministeri e dipartimenti universitari deputati alla sperimentazione e, nel contempo, la Regione Piemonte, con i consiglieri Carlo Riva Vercellotti e Simona Paonessa, attenti e presenti ad accogliere le istanze del loro territorio.
Dopo i saluti delle autorità e della descrizione delle attività didattiche e sperimentali di Risemys, da parte del comandante Giorgio Longo direttore della scuola, i relatori economici, rispettivamente per il settore pubblico il dottor Venceslai di ISMEA e per il settore privato il dottor Gagliardi di Banca Sella, hanno evidenziato come già sono presenti e messi a disposizione strumenti di sostegno economico alla transizione sostenibile innovativa, tali da garantire la volontà degli investitori ed imprenditori agricoli del settore.
LO SCENARIO NORMATIVO EUROPEO
I relatori scientifici di DISAFA e POLITECNICO, hanno esposto come lo scenario normativo europeo, pur basandosi su un quadro legislativo che di base vieta l’irrorazione aerea, per ciò che concerne l’uso dei droni in agricoltura è regolamentato da diverse direttive e regolamenti, che lasciano ampi margini di discrezionalità agli Stati membri.
- Divieto di irrorazione aerea
La Direttiva 2009/128/CE, recepita anche in Italia, vieta generalmente l’irrorazione aerea, ma ammette deroghe in situazioni specifiche, lasciando la loro applicazione agli Stati membri.
- Ruolo della Commissione Europea
La Commissione Europea non vieta l’uso dei droni per l’irrorazione, ma lascia agli Stati membri la definizione delle modalità di applicazione, nel rispetto della direttiva.
- Regolamenti europei sui droni
I droni, compresi quelli utilizzati in agricoltura, sono soggetti ai regolamenti europei 2019/945 e 2019/947, che definiscono i requisiti operativi e di sicurezza.
- Normativa nazionale
In Italia, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) stabilisce le norme per l’utilizzo dei droni, inclusi quelli in agricoltura, in termini di peso massimo al decollo, altezza massima consentita e requisiti per i piloti.
- Sperimentazione
Sono ammesse sperimentazioni solo ed esclusivamente a soggetti sperimentatori pubblici sull’uso dei droni in agricoltura e distribuzione ma l’assenza di prodotti fitosanitari registrati per l’applicazione via drone, rende difficile l’uso legale al di fuori di queste attività.
- Richieste di chiarimento
Alcuni paesi, tra cui l’Italia, hanno chiesto alla Commissione Europea chiarimenti sulle procedure di valutazione e gestione del rischio, criteri specifici per l’utilizzo dei droni e requisiti tecnici per garantire la sicurezza delle operazioni.
In sintesi, l’uso dei droni in agricoltura, anche se non vietato, è regolamentato in modo complesso, con una forte influenza delle normative nazionali e delle deroghe alla direttiva europea sul divieto di irrorazione aerea.
I professori Gay, Vidotto, Demarchi e Piras, in prima linea nella fase di sperimentazione, insieme a gruppi accademici di altre regioni, quali Lombardia ed Emilia Romagna, con i relativi servizi fitosanitari procederanno nell’acquisizione ed elaborazione di dati utili ai ministeri interessati, affinchè le tempistiche previste dai protocolli richiesti traghettino ed omologhino l’uso del drone in agricoltura nella sua totalità di funzioni dalla fase sperimentale all’autorizzazione finale all’impiego in agricoltura .
Maura Forte, Presidente dell’associazione “Ponti di speranza” ed ex sindaco di Vercelli, reduce da una missione in Costa d’Avorio, oltre al ruolo di moderatrice, ha descritto l’esperienza africana, insieme all’agronomo Luciano Conti, esprimendo la prontezza con cui le delegazioni ministeriali ivoriane in visita alla sede di Risemys, presso la Grangia di Montarucco di Trino, abbiano prontamente mutualizzato l’uso dei droni agricoli sul territorio del paese africano.
L’aspettativa è l’ottenimento di una volontà di interesse collettivo e la collaborazione al lavoro complesso ma risolvibile degli sperimentatori nei vari step delle fasi autorizzative.
Andrea Vecco



